Assegno di natalità: termine ultimo per il rinnovo dell’ISEE 2018

Assegno di natalità: termine ultimo per il rinnovo dell’ISEE 2018

A decorrere dal 1° gennaio 2015 l’Istituto gestisce le domande di assegno di natalità di cui all’articolo 1, commi da 125 a 129, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (cd. bonus bebè) e provvede al pagamento delle singole mensilità in favore dei soggetti aventi diritto. Le prime istruzioni di dettaglio sono state fornite con la circolare INPS 8 maggio 2015, n. 93.

La legge 27 dicembre 2017, n. 205 ha riconosciuto lo stesso beneficio anche per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018 fino al compimento del primo anno di età ovvero del primo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito di adozione. Con la circolare INPS 19 marzo 2018, n. 50 sono state fornite le relative istruzioni operative.

In entrambi i casi, per poter richiedere l’assegno deve essere presentata, preliminarmente, una Dichiarazione Sostitutiva Unica ( DSU) che ha validità fino al 15 gennaio dell’anno successivo a quello in cui è stata presentata. La mancata presentazione della DSU entro il 31 dicembre 2018 avrà come conseguenza non solo la perdita delle mensilità per l’anno 2018, ma anche la decadenza della domanda di assegno presentata nell’anno 2017 (e in alcuni casi nel 2016 o 2015). Ulteriori dettagli e precisazioni sono riportati nel messaggio 6 dicembre 2018, n. 4569.

 

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