Bonus Sud ai nastri di partenza

Bonus Sud ai nastri di partenza

Via libera al bonus Sud. Chi vi assume stabilmente giovani (16–34 anni d’età) e meno giovani (più di 34 anni se privi d’impiego retribuito da sei mesi), disoccupati, a partire da maggio fino a dicembre, avrà diritto a un anno di esonero contributivo, nel limite di 8.060 euro. A stabilirlo è l’Anpal con il decreto n. 178 del 19 aprile scorso, dando attuazione alla legge Bilancio 2019 (art. 1, comma 247, legge n. 145/2018) e destinandovi 120 mln di euro di risorse. Il bonus è cumulabile con l’incentivo occupazione giovani del decreto dignità (mai reso operativo) e con il nuovo incentivo introdotto dall’art. 8 del dl n. 4/2019 a favore di chi assuma percettori del reddito di cittadinanza (Rdc). L’incentivo opera solo nelle regioni «meno sviluppate» (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) e in quelle «in transizione» (Abruzzo, Molise e Sardegna), territori in cui deve essere ubicata la sede di lavoro presso la quale è fatta l’assunzione. L’incentivo ha un budget pari a euro 120 mln, limite entro il quale l’Inps potrà riconoscere lo sgravio, e opera limitatamente alle assunzioni effettuate dal 1° maggio al 31 dicembre 2019. L’incentivo si rivolge ai datori di lavoro privati (sono escluse le p.a.) che assumano persone disoccupate in possesso di alcune caratteristiche (si veda tabella). In ogni caso, i neoassunti non devono aver avuto un rapporto di lavoro negli ultimi sei mesi con il datore di lavoro che li assume. Per quanto riguarda il requisito di disoccupazione, ai sensi dell’art. 4 del dl n. 4/2019 lo status è riconosciuto anche ai lavoratori con un reddito da lavoro dipendente o autonomo al quale corrisponda un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni fiscali, ossia fino 8 mila euro per il lavoro dipendente e a 4.800 per quello autonomo. L’incentivo spetta ai datori di lavoro che assumano con: contratto a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione; apprendistato professionalizzante. In caso di lavoro a tempo parziale, il bonus spetta in misura proporzionalmente ridotta. Non è mai riconosciuto, invece, per lavoro domestico, occasionale e intermittente. L’importo dell’incentivo è pari ai contributi dovuti all’Inps dal datore di lavoro, con esclusione di premi dovuti all’Inail, per un periodo di 12 mesi dall’assunzione, fino a un importo massimo di 8.060 euro per assunzione e va fruito, a pena di decadenza, entro il 28/2/2021. Ciò significa che è fino a questa data che il datore di lavoro avrà la possibilità di indicare l’importo dell’incentivo cui ha diritto su una delle denunce mensili (Uniemens), per poter poi versare un importo inferiore di contributi e tasse attraverso il modello F24. L’incentivo è cumulabile, tra l’altro, con il nuovo incentivo per chi assuma percettori di Rdc e che consiste sempre dello sgravio contributivo, pari ai restanti mesi del Rdc non fruito dal neoassunto. Spetta ora all’Inps disciplinare le modalità operative.

Fonte: ItaliaOggi

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