Dichiarazione Iva, primo appello

Dichiarazione Iva, primo appello

Scade martedì prossimo, 30 aprile, il termine per la presentazione della dichiarazione annuale Iva 2019 relativa al periodo d’imposta 2018; dal giorno successivo si apriranno i tempi supplementari per la dichiarazione tardiva, nonché la lunga stagione della dichiarazione integrativa.

Alla ordinaria scadenza del 30 aprile si ricollegano anche i termini per il ravvedimento operoso e, appunto, per le dichiarazioni integrative. A quest’ultimo proposito, va ricordato che qualora la dichiarazione integrativa «a favore» sia presentata entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo, il credito che ne risulta può essere utilizzato senza formalità particolari, come si dirà meglio oltre. Pertanto il 30 aprile 2019 rappresenta il termine per fruire di tale possibilità in relazione al periodo d’imposta 2017.

Dichiarazione tardiva. La dichiarazione annuale 2019 presentata dopo il decorso del termine di scadenza fissato dall’art. 8, comma 1, del dpr n. 322/98, ossia il 30 aprile 2019, ma entro i 90 giorni successivi, e dunque entro il 29 luglio 2019, si considera valida ad ogni effetto, fatta salva l’applicazione della sanzione pecuniaria da 250 a 2 mila euro per il ritardo. In base alla lettera c) dell’art. 13 del dlgs n. 472/97, tale sanzione è riducibile a un decimo del minimo se il trasgressore provvede autonomamente, entro lo stesso termine del 29 luglio, al pagamento della sanzione ridotta pari 25 euro.

Dichiarazione omessa (o ultra-tardiva). Le dichiarazioni presentate dopo il novantesimo giorno dalla scadenza, cioè a partire dal 30 luglio 2019, si considerano omesse a tutti gli effetti, ma costituiscono titolo per la riscossione dell’imposta che ne risulti dovuta. Ferma restando la qualifica di dichiarazione omessa e le relative conseguenze, per esempio il possibile accertamento induttivo da parte dell’ufficio dell’agenzia delle entrate, se la dichiarazione ultra-tardiva è presentata entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo e in assenza di qualsiasi attività di accertamento dell’amministrazione finanziaria, la sanzione amministrativa prevista per l’omissione è ridotta alla metà: dal 60 al 120% dell’imposta dovuta, con un minimo di 200 euro, in luogo di quella dal 120 al 240% con un minimo di 250 euro. In tale ipotesi, inoltre, possono trovare ingresso le cause di non punibilità dell’eventuale reato di dichiarazione omessa, ai sensi dell’art. 13 del dlgs n. 74/2000.

Dichiarazione integrativa. La dichiarazione presentata validamente può essere modificata successivamente presentando una «dichiarazione integrativa», la cui disciplina è contenuta nelle disposizioni dei commi da 6-bis a 6-quater dell’art. 8 del citato dpr n. 322/98. Il comma 6-bis prevede che, fatta salva l’applicazione delle sanzioni e del ravvedimento operoso, la dichiarazione può essere integrata, al fine di correggere errori od omissioni sia a sfavore che a favore del contribuente, mediante successiva dichiarazione da presentare con le modalità ordinarie, utilizzando modelli conformi a quelli approvati per il corrispondente periodo d’imposta, fino alla scadenza dei termini stabiliti dall’art. 57 del dpr n. 633/72 per la notifica degli avvisi di accertamento. È da ritenere che un’eventuale variazione di tali termini per effetto di disposizioni speciali, per esempio la riduzione di due anni prevista dall’art. 3 del dlgs n. 127/2015 per i contribuenti che garantiscono la tracciabilità degli incassi e dei pagamenti, si rifletta automaticamente sulla tempistica della dichiarazione integrativa. Resta naturalmente salva l’applicazione della sanzione per l’infedeltà della dichiarazione originaria, riducibile mediante il ravvedimento operoso. Come chiarito dall’agenzia delle entrate, non sono applicabili sanzioni nel caso di dichiarazione integrativa «a favore». Le modalità di recupero del credito scaturente dalla dichiarazione integrativa «a favore» sono diverse a seconda che questa sia presentata entro oppure oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo:

– nel primo caso (dichiarazione integrativa entro l’anno), il credito potrà essere (i) portato in detrazione in sede di liquidazione periodica o di dichiarazione annuale, oppure (ii) utilizzato in compensazione orizzontale, oppure (iii) chiesto a rimborso qualora ricorrano, per l’anno al quale si riferisce la dichiarazione integrativa, i presupposti dell’art. 30 o dell’art. 34, comma 9, del dpr n. 633/72 (comma 6-ter);

– nel secondo caso (dichiarazione integrativa oltre l’anno), il credito potrà essere (i) chiesto a rimborso qualora ricorrano, per l’anno al quale si riferisce la dichiarazione integrativa, i presupposti dell’art. 30 o dell’art. 34, comma 9, del dpr n. 633/72, oppure (ii) utilizzato in compensazione orizzontale in pagamento di debiti maturati a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa. In questo caso, il credito, prima di essere utilizzato, deve essere indicato nel quadro VN della dichiarazione annuale relativa al periodo d’imposta in cui è presentata la dichiarazione integrativa (comma 6-quater).

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