Accertamento lecito se chiede più del Pvc

Accertamento lecito se chiede più del Pvc

Accertamento legittimo se richiede somme maggiori rispetto alle contestazioni del verbale conclusivo della verifica: l’Agenzia, infatti, non è vincolata al contenuto del Pvc, né è tenuta a garantire il diritto al contraddittorio per le maggiori differenze accertate. Ad affermarlo è la Cassazione con l’ordinanza 13490 depositata ieri. Le Entrate notificavano a una società e ai rispettivi soci accertamenti fondati su indagini bancarie. I provvedimenti venivano impugnati dinanzi al giudice tributario il quale per entrambi i gradi di merito respingeva le doglianze dei contribuenti. La società proponeva così ricorso in Cassazione lamentando la violazione del diritto al contraddittorio per le maggiori somme pretese rispetto alle contestazioni contenute nei Pvc. I giudici di legittimità hanno ricordato che per le presunzioni conseguenti alle indagini bancarie non è prevista la previa instaurazione del contraddittorio con il contribuente. Con riferimento poi alle somme superiori rispetto alle contestazioni del Pvc, la Cassazione ha rilevato che l’atto impositivo non necessariamente dipende dal contenuto del citato verbale. E infatti, solo nel provvedimento finale è esternata la pretesa dell’Ufficio, il cui contenuto è poi vagliato dal giudice in caso di impugnazione. Con la decisione si afferma che per le indagini bancarie non è obbligatorio il contraddittorio preventivo. Mal si comprende, quindi quale sia il senso della locuzione «salvo prova contraria» contenuta nella norma, se la difesa può fornire gli elementi a discarico solo in sede giudiziale. Da evidenziare poi che per la Suprema corte (11608/2019) se il contribuente non risponde all’invito al contraddittorio dell’Ufficio i documenti bancari prodotti solo in giudizio non possono essere considerati dal giudice. Appare così singolare che dalla medesima norma consegua che il contraddittorio è facoltativo per l’amministrazione, in assenza del quale non c’è alcuna sanzione, e obbligatorio per il contribuente che se non adempie non potrà più produrre i documenti utili alla propria difesa.

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