Congedi parentali, il calcolo delle indennità va fatto sul full time

Congedi parentali, il calcolo delle indennità va fatto sul full time

Il calcolo delle indennità di licenziamento e di riqualificazione di un dipendente in congedo parentale a tempo parziale deve essere effettuato sulla base della retribuzione a tempo pieno e un’eventuale normativa nazionale contraria comporta una discriminazione indiretta in ragione del sesso. Questo, in estrema sintesi, il principio affermato dalla Corte di Giustizia Ue nella sentenza di oggi sulla causa C-486/18RE.

La vicenda parte dal’assunzione a tempo determinato e full time, nel 1999, di una donna in qualità di assistente commerciale. Il contratto era poi passato tempo indeterminato nel 2000. Aveva usufruito di vari congedi per maternità e parentali, l’ultimo in forma di riduzione del 20% dell’orario di lavoro. La contestazione era sulle modalità di calcolo dell’indennità di licenziamento e dell’indennità per congedo di riqualificazione che erano state versate nel contesto del suo licenziamento per motivi economici, intervenuto durante il suo ultimo congedo parentale part time.

La Corte Ue ha anzitutto precisato che, quando un lavoratore assunto a tempo indeterminato e in regime di tempo pieno è licenziato durante un periodo in cui fruisce di un congedo parentale a tempo parziale, la sua indennità di licenziamento deve essere determinata unicamente sulla base della retribuzione relativa alle prestazioni di lavoro svolte a tempo pieno dal lavoratore medesimo.

In questo contesto, si legge nel comunicato della Corte, l’accordo quadro sul congedo parentale osta a una disposizione nazionale che implica che si prenda in considerazione la retribuzione ridotta che il lavoratore in congedo parentale a tempo parziale percepisce al momento del licenziamento. E per quanto riguarda l’indennità per congedo di riqualificazione, essa costituisce un diritto derivante dal rapporto di lavoro, che il lavoratore può far valere nei confronti del datore di lavoro e non ha importanza che il versamento non sia automatico, e venga effettuato durante il periodo del congedo di riqualificazione che eccede la durata del preavviso.

Ecco perché l’indennità per congedo di riqualificazione va determinata esclusivamente sulla base della retribuzione relativa alle prestazioni di lavoro svolte a tempo pieno dal lavoratore.

Da ultimo, ha precisato la Corte, sussiste una discriminazione indiretta fondata sul sesso quando l’applicazione di un provvedimento nazionale, pur formulato in modo neutro, di fatto sfavorisca un numero molto più alto di lavoratori di un sesso che dell’altro, come accade in concreto per i congedi parentali, che nel concreto riguardano le donne assai più che gli uomini.

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