Definizione agevolata liti pendenti: ecco il modello. Oggi il termine per aderire

Definizione agevolata liti pendenti: ecco il modello. Oggi il termine per aderire

Con il provvedimento n. 39209 del 18.2.2019 è stato pubblicato il modello da usare per la definizione agevolata delle controversie tributarie, aventi ad oggetto atti impositivi in cui è parte l’Agenzia delle entrate, così come previsto nel decreto fiscale collegato alla Legge di bilancio 2019. La domanda di adesione alla definizione agevolata deve essere utilizzata dal soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio o da chi vi è subentrato o ne ha comunque la legittimazione, il quale intende definire le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria

aventi ad oggetto atti impositivi,

in cui è parte l’Agenzia delle entrate,

pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in cassazione e anche a seguito di rinvio

il cui atto introduttivo del giudizio in primo grado sia stato notificato alla controparte entro il 24 ottobre 2018 e per le quali alla data di presentazione della domanda il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva.

Il modello di domanda si compone

del frontespizio, riguardante l’informativa sul trattamento dei dati personali

delle sezioni nelle quali vanno riportati i dati necessari ad identificare

il soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio di primo grado,

il soggetto che, se diverso dal primo, essendovi subentrato o avend one la legittimazione, presenta la domanda;

la controversia tributaria oggetto di definizione;

l’atto impugnato;

l’importo dovuto per la definizione e le relative modalità di pagamento.

Entro il termine del 31 maggio 2019, per ciascuna controversia tributaria autonoma, relativa cioè al singolo atto impugnato, va presentata all’Agenzia delle entrate una distinta domanda di definizione, esente dall’imposta di bollo, esclusivamente mediante trasmissione telematica. La trasmissione va effettuata:

direttamente, dai contribuenti abilitati ai servizi telematici dell’Agenzia delle entrate;

incaricando un intermediario, che è tenuto a consegnare al contribuente copia della domanda di definizione contenente anche il riquadro relativo all’impegno alla trasmissione telematica, nonché copia della comunicazione trasmessa per via telematica dall’Agenzia delle entrate, che attesta l’avvenuta ricezione della domanda e che costituisce prova dell’avvenuta presentazione della stessa;

recandosi presso uno degli Uffici territoriali di una qualunque Direzione provinciale dell’Agenzia delle entrate, che attesta la presentazione diretta della domanda consegnando al contribuente la stampa del numero di protocollo attribuito.

Non sono ammesse modalità di presentazione diverse da quelle indicate in precedenza, neppure mediante servizio postale o posta elettronica ordinaria o certificata.

La domanda di definizione, debitamente sottoscritta dal richiedente e dal soggetto eventualmente incaricato della trasmissione telematica, deve essere conservata a cura del richiedente stesso fino alla definitiva estinzione della controversia, unitamente ai documenti relativi ai versamenti effettuati, sia in pendenza di giudizio sia in sede di definizione agevolata della controversia nonché alla documentazione relativa all’eventuale definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione nel caso in cui le somme interessate dalle controversie definibili siano oggetto di definizione agevolata dei carichi.

Il pagamento dell’importo da versare per la definizione può avvenire in un’unica soluzione oppure in un numero massimo di venti rate trimestrali, ma non è ammesso il pagamento rateale se gli importi da versare non superano mille euro. Il termine per il pagamento dell’importo netto dovuto o della prima rata scade oggi 31 maggio 2019.

Il termine per il pagamento delle rate successive alla prima scade il 31 agosto, il 30 novembre, il 28 febbraio e il 31 maggio di ciascun anno a partire dal 2019.

Per le scadenze delle rate che cadono di sabato o di domenica, va considerata direttamente la data del lunedì successivo. Si precisa che per le rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali a decorrere dal 1°giugno 2019 alla data del versamento.

Attenzione va prestata al fatto che per ciascuna controversia autonoma è effettuato un separato versamento.

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