Servizi di formazioni gratuiti: fuori dall’IVA

Servizi di formazioni gratuiti: fuori dall’IVA

La questione posta all’Agenzia delle Entrate da una cooperativa sociale riguarda la possibile rilevanza, ai fini dell’Iva, delle prestazioni di servizi che la stessa rende “gratuitamente”, nell’ambito dell’attività di Istruzione e Formazione Professionale (“IeFP”), a favore degli allievi minori.

Nella risposta all’interpello 237 del 15 luglio 2019,  l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che in linea generale, sono fuori dal campo di applicazione dell’IVA le prestazioni rese gratuitamente per finalità proprie dell’impresa.

Nel caso di specie, le prestazioni didattico-formative erogate ai minori nell’ambito dell’attività di “IeFP” sono rese gratuitamente dall’istante, su incarico della Regione che le sostiene finanziariamente anche a valere sul Fondo Sociale Europeo. In particolare, come rappresentato dall’istante, non si instaura alcun rapporto contrattuale-sinallagmatico tra l’istante e gli allievi, in quanto la Cooperativa sociale riceve l’incarico di erogare l’attività di formazione da parte della Regione (soggetto committente e finanziatore) che intrattiene il rapporto con gli allievi, “tant’è che l’iscrizione ai corsi avviene previa loro richiesta alla Regione stessa.

Gli allievi, dunque, non sono tenuti ad alcuna controprestazione nei confronti della Cooperativa sociale istante non corrispondendo a quest’ultima alcuna somma per la partecipazione ai corsi.

Ne consegue che le prestazioni formative rese dalla Cooperativa sociale istante nei confronti degli allievi si considerano operazioni fuori dal campo di applicazione dell’IVA per carenza del presupposto oggettivo ai sensi dell’art. 3, primo comma, del d.P.R. 633 del 1972.

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