Visto di conformità sulle dichiarazioni: attenzione ai controlli

Visto di conformità sulle dichiarazioni: attenzione ai controlli

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, con l’informativa n. 70 del 19 luglio 2019 ha fornito chiarimenti in merito ai nuovi controlli automatici dell’Agenzia delle Entrate in merito al rilascio del visto di conformità. Da quest’anno infatti in sede di ricezione delle dichiarazioni da parte del servizio Entratel, la ricevuta rilasciata dal servizio stesso fornirà informazioni circa l’eventuale irregolarità del visto di conformità rilasciato dal professionista, con un apposito messaggio nella sezione “Segnalazioni” della ricevuta.

Il CNDCEC ha così pubblicato il documento “Nuovi controlli dell’Agenzia delle Entrate sulla regolarità del rilascio del visto di conformità sulle dichiarazioni” dove analizza i tre casi in cui il visto non si considera validamente rilasciato:

il professionista che lo rilascia non è iscritto nell’elenco dei professionisti abilitati, perchè ad esempio manca il suo codice fiscale nell’elenco degli abilitati o la presenza del nominativo c’è ma in stato “non attivo”;

il professionista che lo rilascia è iscritto nell’elenco di cui al punto 1) ma non coincide con il soggetto persona fisica che ha trasmesso la dichiarazione in via telematica (firmatario della sezione “IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA”);

il professionista che lo rilascia è iscritto nell’elenco di cui al punto 1) ma non risulta “collegato” con l’associazione professionale o con la società di servizi o con la società tra professionisti che ha trasmesso la dichiarazione in via telematica. Si precisa che il professionista che rilascia il visto di conformità risulta “collegato” con il soggetto incaricato che trasmette la dichiarazione in via telematica quando il professionista è socio o associato del soggetto collettivo incaricato della trasmissione e quest’ultimo coincide con:

l’associazione o la società semplice costituita fra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni in cui almeno la metà degli associati o dei soci è costituita da soggetti abilitati alla trasmissione delle dichiarazioni;

la società commerciale di servizi contabili le cui azioni o quote sono possedute per più della metà del capitale sociale da soggetti abilitati alla trasmissione delle dichiarazioni ;

la società tra professionisti (s.t.p.) di cui il professionista che appone il visto di conformità è uno dei soci.

Fonte: Fisco e Tasse

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