Disoccupazione e DID: novità da ANPAL

Disoccupazione e DID: novità da ANPAL

Con la circolare n.1 del 24 luglio 2019, ANPAL fornisce le regole relative alla gestione dello stato di disoccupazione, alla luce delle novità introdotte dall’articolo 4, comma 15-quater del d.l. 28 gennaio 2019, n. 4.

Con il decreto 4/2019 è stato reintrodotto l’istituto della conservazione dello stato di disoccupazione che era stato parzialmente abolito dal Jobs Act.

Quindi , dal 30 marzo 2019 sono in stato di disoccupazione le persone che rilasciano la DID e che soddisfano anche  uno dei seguenti requisiti:

– non svolgono attività lavorativa sia di tipo subordinato che autonomo;

– sono lavoratori il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo corrisponde a un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell’articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al D.P.R. n. 917/1986. Cio significa che :

nel caso del lavoro dipendente la soglia massima di reddito  per mantenere lo stato di disoccupazione è pari a € 8.145 annui,

nel caso di lavoro autonomo la soglia di reddito è pari a € 4.800 annui.

La DURATA della disoccupazione  si computa in giorni, a decorrere da quello di  rilascio della DID, fino al giorno antecedente a quello della revoca.

Ai fini del computo dei 12 mesi che definiscono  il disoccupato di lungo periodo è necessario  che lo stesso abbia un’anzianità di disoccupazione pari a 365 giorni più 1.

Per lo stato di disoccupazione è  necessario  che il disoccupato abbia un’anzianità di disoccupazione pari a 180 giorni più 1.

 Si conteggiano  tutti i giorni  di validità della DID con l’eccezione di quelli di sospensione (si considerano in stato di sospensione il giorno iniziale ed il giorno finale di un rapporto di  lavoro).

Due precisazioni importanti che emergono riguardano i tirocini extracurricolari e i lavori di pubblica utilità che consentono di mantenere lo status di  disoccupato. Anpal precisa che il tirocinante  puo rilasciare la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro (Did) ed essere considerato in stato di disoccupazione.  Necessaria una comunicazione specifica “COB” .

Riguardo alla SOSPENSIONE  dello stato di disoccupazione  ANPAL precisa che:

 la sospensione scatta  unicamente se non vi è conservazione dello stato di disoccupazione e la  valutazione sarà fatta automaticamente dal sistema informativo unitario per le politiche del lavoro al momento della instaurazione del rapporto di  lavoro.

In caso di inizio di una attività di lavoro subordinato, lo stato di disoccupazione si  sospende fino ad un massimo di 180 giorni.

Il computo dei 180 giorni è riferito al singolo rapporto di lavoro per cui  nel caso  di piu rapporti di lavoro successivi, anche senza interruzioni, il periodo di  sospensione ricomincia a decorrere ogni volta.

Qualora il contratto di lavoro in questione termini, per qualsiasi motivo prima dei 180 giorni ,  la persona interessata ritorna in stato di disoccupazione e l’anzianità della disoccupazione ricomincia a  decorrere  dalla fine della sospensione.

il lavoratore interessato non ha alcun onere di comunicazione nei confronti del servizio competente.

 Se invece  il contratto è ancora in vigore allo scadere dei 180 giorni,  l’interessato decade dallo stato di disoccupazione se la  retribuzione prospettica annua è superiore ai 8.145 €. Per retribuzione prospettica annua si intende  la retribuzione annua imponibile ai fini IRPEF (netta) prevista .

La circolare ricorda che  anche per l’iscrizione al collocamento mirato il presupposto è lo stato di  disoccupazione definito  dalle  previsioni  di cui all’articolo 4 del d.l. n. 4/2019, descritte sopra.

Sono forniti anche alcuni esempi pratici.

Fonte: ANPAL

Condividi questo post

Lascia un commento


Utilizziamo i cookie per offrirti la migliore esperienza online.
Questo sito utilizza cookie tecnici e di terze parti per funzionalità quali la condivisione sui social network e/o visualizzazione di media.
Premendo il tasto Accetto si acconsente all'uso dei cookie.
Per saperne di più consulta la nostra informativa sull’uso dei cookie o il nostro Centro Privacy per il trattamento dei dati.