Contribuenti Isa: la lunga proroga al 30 settembre “accorcia” le rate

Contribuenti Isa: la lunga proroga al 30 settembre “accorcia” le rate

Il Fisco spiega la proroga dei versamenti dei modelli Redditi 2019, per l’anno 2018. I chiarimenti dell’agenzia delle Entrate arrivano con la Risoluzione 71/E del primo agosto 2019. I contribuenti soggetti agli Isa, nonché i contribuenti “collegati”, come, ad esempio, i soci di società di persone e quelli delle società a responsabilità limitata in trasparenza o i collaboratori di imprese familiari, possono eseguire i versamenti a saldo per il 2018 e primo acconto per il 2019 entro il 30 settembre 2019, senza interessi.

Questi contribuenti possono anche eseguire i versamenti entro i 30 giorni successivi, dal primo al 30 ottobre 2019, con lo 0,40% in più e senza interessi. Resta ferma la facoltà di versare, prima del 30 settembre, le somme dovute in base agli ordinari piani di rateazione, senza cioè beneficiare della proroga.

In questo caso, entro il 30 settembre 2019, si devono versare le prime quattro rate, senza interessi. Se, invece, si sposta il pagamento delle somme dovute dal primo ottobre al 30 ottobre, si devono comunque pagare le prime tre rate, entro il 30 settembre, senza maggiorazioni e senza interessi, nel rispetto del principio che “la proroga è gratuita”. Infine, se il contribuente, che ha diritto alla proroga, esegue versamenti con scadenze ed importi a libera scelta, senza cioè avvalersi di alcun piano di rateazione, le differenze dovute a saldo devono essere versate al più tardi entro il 30 settembre 2019, senza interessi.

Proroga per soggetti Isa e “collegati”

La proroga al 30 settembre riguarda, in particolare, le persone fisiche ed i soggetti collettivi, società di persone e società di capitali comprese, che esercitano attività per le quali sono stati elaborati i nuovi Isa, a prescindere dall’esistenza di cause di esclusione o di inapplicabilità, e che dichiarano ricavi o compensi non superiori al limite stabilito dalla legge (5.164.569,00 euro). Beneficia della proroga anche chi per il periodo d’imposta 2018 ha applicato il regime forfettario o quello dei minimi, o dichiara altre cause di esclusione dagli Isa o determina il reddito con altri criteri forfettari.

Il differimento al 30 settembre 2019 per i soggetti che svolgono attività economiche per le quali sono approvati gli Isa, «si riferisce a tutti i contribuenti che, contestualmente: esercitano, in forma di impresa o di lavoro autonomo, tali attività prescindendo dal fatto che gli stessi applichino o meno gli Isa; dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun Isa, dal relativo decreto ministeriale di approvazione» (risoluzione 64/E del 28 giugno 2019). Di conseguenza, la proroga riguarda anche chi per il periodo d’imposta 2018 applica il regime forfettario o quello dei minimi, o ancora dichiara altre cause di esclusione dagli Isa o determina il reddito con altri criteri forfettari. In quest’ultima situazione rientrano alcune attività agricole, come, ad esempio, gli esercenti attività di agriturismo.

Proroga estesa ai tributi e contributi

La proroga riguarda anche gli altri tributi e contributi risultanti dalla dichiarazione dei redditi e dell’Irap, nonché il versamento del saldo Iva per l’anno 2018, con la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivo al 18 marzo 2019 (il 16, di scadenza, era sabato ed il 17 domenica). I termini per il pagamento valgono altresì per i contribuenti che devono pagare tutte le altre imposte e contributi “collegati” al modello Redditi 2019. Si tratta dei contribuenti che:

hanno scelto il regime della cedolare secca e devono versare il saldo della tassa piatta per il 2018 e la prima rata di acconto per il 2019;

sono titolari della proprietà o di altro diritto reale su immobili situati all’estero e devono versare l’imposta sul valore degli immobili (Ivie);

nel 2018 hanno detenuto attività finanziarie all’estero e devono versare l’imposta sul valore delle attività finanziarie (Ivafe);

devono versare i contributi previdenziali Inps sul reddito eccedente il cosiddetto minimo di reddito;

devono versare il diritto annuale dovuto dalle imprese iscritte o annotate nel Registro delle imprese.

La proroga “accorcia” le rate

Per i contribuenti che pagheranno a rate, di cui la prima entro il 30 settembre, le rate successive si ridurranno a due, in scadenza il 16 ottobre e il 16 novembre, che slitta a lunedì 18 novembre, per i titolari di partita Iva ed il 31 ottobre e 30 novembre, che slitta al 2 dicembre 2019, per i non titolari di partita Iva. Senza dimenticare che il secondo acconto per il 2019, da pagare in unica soluzione, scade anche il 2 dicembre 2019.

I contribuenti, destinatari della proroga, possono comunque “rinunciare” al differimento, magari perché hanno già preparato i modelli F24 per i pagamenti. In questo modo, eviteranno le complicazioni che possono derivare dal dovere rideterminare il piano di rateazione, riducendo il numero delle rate. Possono cioè proseguire il piano di rateazione scelto, senza considerare la proroga.

I contribuenti senza proroga

Nessun differimento, invece, per gli altri contribuenti, non soggetti a Isa, per i quali restano fermi i termini, già scaduti, del primo luglio o dal 2 luglio al 31 luglio con lo 0,40% in più. Ad esempio, sono escluse dalla proroga le persone fisiche che hanno redditi di terreni o fabbricati, redditi diversi, occasionali, di lavoro dipendente o di pensione.

Per i contribuenti esclusi dalla proroga, che pagano a rate, restano ferme le scadenze previste dal piano di rateazione ordinario per i titolari di partita Iva e per i non titolari di partita Iva.

Fonte: FiscalFocus

Condividi questo post

Lascia un commento


Utilizziamo i cookie per offrirti la migliore esperienza online.
Questo sito utilizza cookie tecnici e di terze parti per funzionalità quali la condivisione sui social network e/o visualizzazione di media.
Premendo il tasto Accetto si acconsente all'uso dei cookie.
Per saperne di più consulta la nostra informativa sull’uso dei cookie o il nostro Centro Privacy per il trattamento dei dati.