Certificazioni Uniche 2020 e contribuenti forfettari

Certificazioni Uniche 2020 e contribuenti forfettari

Entro il 9 marzo 2020 (l’adempimento è stato prorogato a questa data, in quanto la scadenza originaria, prevista per il 7 di marzo, cade di sabato), i sostituti d’imposta devono trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate le Certificazioni Uniche relative alle ritenute versate per conto dei lavoratori dipendenti, dei lavoratori autonomi e dei percettori di redditi diversi per l’anno 2019.

In particolare, per quanto riguarda la categoria dei lavoratori autonomi, tra essi sono compresi anche i contribuenti in regime forfettario.

I forfettari non sono considerati sostituti d’imposta ai sensi dell’art. 1, comma 69 della Legge n. 190/2014, pertanto, se ricevono una fattura assoggettata a ritenuta d’acconto, la devono saldare al lordo dell’importo indicato, per cui sono esentati dal versamento delle ritenute d’acconto e di conseguenza anche dalla presentazione telematica della Dichiarazione dei sostituti d’imposta, il Modello 770.

Diverso è invece il discorso per i sostituti d’imposta in regime semplificato, ordinario o dei minimi che ricevono fatture dai contribuenti forfettari, infatti per essi è previsto l’obbligo di indicare nelle Certificazioni Uniche, nella sezione prevista per i lavoratori autonomi, anche i compensi che hanno corrisposto ai forfettari.

Compilazione Certificazioni Uniche e compensi forfettari

Per la compilazione della Certificazione Unica relativa ai compensi erogati in favore dei forfettari, si procede come di seguito esposto:

Nel riquadro relativo ai “dati relativi alle somme erogate – tipologia reddituale” si deve indicare la causale “A” prestazioni di lavoro autonomo rientranti nell’esercizio di arte o professione abituale.

Nella parte relativa ai “dati fiscali” al punto “4” si deve indicare l’importo lordo corrisposto al forfettario, comprensivo delle eventuali anticipazioni fatte al cliente ai sensi dell’art. 15 del D.P.R. n. 633/1972 e dell’eventuale rivalsa INPS al 4% ai fini previdenziali.

Qualora il soggetto forfettario avesse applicato in fattura il contributo relativo alla propria cassa di previdenza di appartenenza, quest’ultimo importo non deve essere inserito nel campo “4”.

Al punto “6” si utilizza il codice “7” per evidenziare le somme corrisposte al forfettario che quindi non sono assoggettate a ritenuta d’acconto, e al nuovo codice “8” si indicano le somme esentate dall’applicazione della ritenuta d’acconto poiché non costituiscono reddito (anticipazioni ai sensi dell’art. 15 del D.P.R. n. 633/1972).

Supponiamo che nel corso del 2019, un sostituto d’imposta abbia pagato, ad un professionista in regime forfettario assoggettato a cassa di previdenza, la seguente fattura:

Compenso         € 1.000,00

Contributo 4% cassa di previdenza      € 40,00

Imposta di bollo (escluso IVA art. 15 del D.P.R. n. 633/1972)  € 2,00

Totale fattura         € 1.042,00

Nella certificazione Unica dovrebbe indicare al punto “4” l’importo lordo di € 1.002,00 (escludendo quindi l’importo relativo alla cassa di previdenza), successivamente al punto “6” dovrebbe indicare: con codice “7”, l’importo di € 1.000,00 (compenso non assoggettato alla ritenuta d’acconto) e con codice “8”, l’importo di € 2,00 (anticipazione art. 15 del D.P.R. n. 633/1972).

Se invece il professionista forfettario in questione non fosse stato assoggettato a cassa di previdenza, ma avesse applicato in fattura la rivalsa INPS al 4%, la fattura sarebbe come segue:

Compenso         € 1.000,00

Rivalsa INPS 4%        € 40,00

Imposta di bollo (escluso IVA art. 15 del D.P.R. n. 633/1972)  € 2,00

Totale fattura         € 1.042,00

Pertanto il sostituto d’imposta dovrebbe indicare nella Certificazione Unica, al punto “4”, l’importo lordo di € 1.042,00 (includendo quindi al compenso percepito anche la rivalsa INPS al 4%), successivamente al punto “6” dovrebbe indicare: con codice “7”, l’importo di € 1.040,00 (compenso non assoggettato alla ritenuta d’acconto) e con codice “8”, l’importo di € 2,00 (anticipazione art. 15 del D.P.R. n. 633/1972).

Condividi questo post

Lascia un commento


Utilizziamo i cookie per offrirti la migliore esperienza online.
Questo sito utilizza cookie tecnici e di terze parti per funzionalità quali la condivisione sui social network e/o visualizzazione di media.
Premendo il tasto Accetto si acconsente all'uso dei cookie.
Per saperne di più consulta la nostra informativa sull’uso dei cookie o il nostro Centro Privacy per il trattamento dei dati.