IMU 2021: entro il 16 giugno il versamento dell’acconto

IMU 2021: entro il 16 giugno il versamento dell’acconto

Il presupposto dell’IMU, imposta municipale propria, è il possesso dell’immobile situato in Italia a titolo di proprietà o altro diritto reale. L’imposta è dovuta anche dai soggetti non residenti possessori di immobili sul territorio dello stato.

In particolare, l’IMU è dovuta da:

  • proprietari;

oppure in alternativa da:

  • titolari del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie;
  • genitore affidatario per l’immobile assegnato dal giudice;
  • concessionario nel caso di concessione di aree demaniali;
  • locatario per gli immobili concessi in locazione finanziaria dal momento della consegna e per tutta la durata del contratto.

Va specificato che per quel che riguarda gli immobili in comproprietà, in presenza di più soggetti passivi con riferimento ad un medesimo immobile, ognuno è titolare di un’autonoma obbligazione tributaria e nell’applicazione dell’imposta si tiene conto degli elementi soggettivi ed oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso, anche nei casi di applicazione delle esenzioni o agevolazioni.

Attenzione va prestata al fatto che le abitazioni principali e le relative pertinenze sono esenti dall’imposta IMU.

Si considera abitazione principale l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, utilizzato come dimora del possessore e del proprio nucleo familiare a condizione che vi risiedano anagraficamente. Se i componenti del nucleo familiare hanno stabilito dimora abituale e residenza in immobili diversi situati nello stesso comune, le agevolazioni per l’abitazione principale si applicano per un solo immobile.

L’IMU è dovuta per gli immobili adibiti ad abitazione principale rientranti nelle categorie A/1, A/8 e A/9 (cd. di lusso), a questi immobili si applica un’aliquota ridotta e la specifica detrazione

Dall’imposta dovuta per gli immobili adibiti ad abitazione principale di lusso (A1, A8 e A9) e relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione.

Se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi, proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La detrazione si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica.

Le aliquote per l’IMU 2021

Le aliquote IMU possono essere così sintetizzate:

  • una aliquota ordinaria (generalità dei casi), pari allo 0,86%; i Comuni possono aumentarla fino all’1,06 o diminuirla fino all’azzeramento. È possibile aumentare ulteriormente l’aliquota al ricorrere di determinate condizioni;
  • una aliquota ridotta (abitazione principale di lusso e relative pertinenze), pari allo 0,5%; i Comuni possono aumentarla dello 0,1% oppure diminuirla fino all’azzeramento

Sono previste poi delle aliquote diverse in alcuni casi particolari:

  • 0,1% per i fabbricati rurali ad uso strumentale. I comuni possono solo ridurla fino all’azzeramento;
  • 0,1% per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, non locati (c.d. immobili merce). I comuni possono aumentarla fino allo 0,25% o diminuirla fino ad azzerarla. Dal 2022 si applica una specifica esenzione IMU;
  • 0,76% per i terreni agricoli. I comuni possono aumentarla fino all’1,06% o diminuirla fino ad azzerarla;
  • 0,86%, di cui la quota pari allo 0,76% è riservata allo Stato, per immobili ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D. I comuni possono aumentare l’aliquota fino all’1,06% o diminuirla fino al limite dello 0,76%.

I Comuni possono modificare ulteriormente le aliquote sopra indicate con apposita deliberazione del Consiglio Comunale, al ricorrere di particolari condizioni.

Esenzione prima rata IMU 2021 per covid 19

In considerazione dell’emergenza Covid-19, per il 2021 sono previste specifiche fattispecie di esonero dal versamento della prima rata IMU 2021.

La Legge di Bilancio 2021 (art. 1, commi 599 e 600, Legge n. 178/2020) ha disposto l’esclusione dal versamento IMU di giugno, per i seguenti immobili:

  • stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, stabilimenti termali;
  • immobili rientranti nella categoria catastale D/2 (alberghi, pensioni) e relative pertinenze, a condizione che i relativi soggetti passivi siano anche gestori delle attività esercitate;
  • agriturismi, villaggi turistici, ostelli della gioventù, rifugi di montagna, colonie marine e montane, affittacamere per brevi soggiorni, case e appartamenti per vacanze, bed & breakfast, residence e campeggi, a condizione che i relativi soggetti passivi siano anche gestori delle attività esercitate;
  • immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell’ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
  • discoteche, sale da ballo, night-club e simili, a condizione che i soggetti passivi siano anche gestori delle attività esercitate.

Il Decreto Sostegni, all’art. 6-sexies del D.l. 41/2021 ha disposto l’esenzione dal versamento della prima rata IMU 2021 relativa agli immobili posseduti dai soggetti beneficiari del contributo a fondo perduto di cui all’art. 1 del decreto stesso.

Si tratta dei soggetti passivi titolari di partita IVA che svolgono attività d’impresa, arte o professione o producono reddito agrario:

  • che hanno conseguito ricavi / compensi 2019 non superiori a €10 milioni,
  • con un ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi nell’anno 2020 inferiore almeno del 30% all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019 (requisito non richiesto per i soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019).

L’esenzione si applica solo agli immobili nei quali i soggetti passivi esercitano le attività di cui siano anche gestori.

Immobili esenti IMU

Oltre alle abitazioni principali e le relative pertinenze sono esenti dall’imposta IMU:

  • gli immobili posseduti dallo Stato, dai comuni, dalle regioni, dalle province, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dagli enti del Servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
  • i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
  • i fabbricati con destinazione ad usi culturali;
  • i fabbricati destinati esclusivamente all’esercizio del culto;
  • i fabbricati di proprietà della Santa Sede;
  • i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l’esenzione dall’imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
  • gli immobili posseduti e utilizzati dagli Enti non commerciali e destinati esclusivamente allo svolgimento delle attività istituzionali.

Inoltre le disposizioni di cui all’articolo 91-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, e del relativo regolamento attuativo stabiliscono le modalità di applicazione dell’IMU nel caso in cui gli immobili abbiano un’utilizzazione mista, per cui l’esenzione si applica solo alla frazione di unità nella quale si svolge l’attività di natura non commerciale, se identificabile attraverso l’individuazione degli immobili o porzioni di immobili adibiti esclusivamente a tale attività.

Nel caso in cui non sia possibile procedere in questo senso, l’esenzione si applica in proporzione all’utilizzazione non commerciale dell’immobile quale risulta da un’apposita Dichiarazione.

Fonte: Fiscoetasse

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