ISA: sanzioni per omessa/infedele compilazione

ISA: sanzioni per omessa/infedele compilazione

A partire da quest’anno, come noto, il grado di affidabilità fiscale delle dichiarazioni presentate dai contribuenti verrà stabilito attraverso i risultati restituiti dai c.d. ISA.

A pochi giorni dalle prime applicazioni del nuovi indicatori non sono mancati confronti tra essi ed i precedenti SDS volti appunto ad evidenziare eventuali analogie o differenze tra i medesimi.

Per quanto specificamente attiene l’ambito sanzionatorio ai fini ISA le norme in materia sono state completamente riscritte dal comma 16 dell’articolo 9 bis del D.L. 50/2017.

Sanzioni in caso di omessa/incompleta/inesatta compilazione del modello ISA

In particolare, la disposizione normativa testé richiamata così recita: “Nei casi di omissione della comunicazione dei dati rilevanti ai fini della costruzione e dell’applicazione degli indici, o di comunicazione inesatta o incompleta dei medesimi dati, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471”.

In sostanza la disposizione in parola prevede che nei casi di omissione, o di inesatta o incompleta compilazione del modello ISA, si applica la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000.

L’Agenzia delle entrate, inoltre, nei soli casi di omissione del modello, può altresì procedere, previo contraddittorio, all’accertamento dei redditi, dell’imposta regionale sulle attività produttive e dell’imposta sul valore aggiunto ai sensi, rispettivamente, del secondo comma dell’articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dell’articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 ovvero il c.d. accertamento induttivo puro.

Sanzioni per omessa compilazione degli SDS

Per quanto concerne gli SDS dal 2016, con la riforma del D.Lgs. 158/2015, la sanzione applicabile per l’omessa compilazione del modello era pari a € 2.000,00.

Analoghe conseguenze in termini di accertamento erano previste poi dalla disciplina previgente in caso di omissione o infedele presentazione del modello SDS. All’uopo, infatti, l’articolo 39 comma 2 lett. d-ter del Dpr 600/73 prevede(va) la possibilità di applicare l’accertamento induttivo puro non solo al caso di omessa presentazione dei modelli degli studi di settore, ma anche al caso di indicazione di cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore non sussistenti, nonché di infedele compilazione dei predetti modelli comportanti una differenza tra i ricavi o compensi stimati e quelli indicati in dichiarazione superiore al 15%, o comunque ad euro 50.000.

La compliance ai tempi degli Isa

Nel caso degli Isa la sanzione non verrà irrogata immediatamente in quanto l’Agenzia delle entrate, prima della contestazione della violazione, inviterà il contribuente attraverso la c.d. lettera di compliance ad eseguire la comunicazione dei dati o a correggere spontaneamente gli errori commessi.

Laddove il contribuente decida di ottemperare all’invito potrà regolarizzare l’infrazione avvalendosi delle riduzioni previste dall’istituto del ravvedimento operoso, calcolato, ovviamente, sulla sanzione minima di 250 euro.

La norma non manca di precisare, poi, che “Del comportamento del contribuente si tiene conto nella graduazione della misura della sanzione”. Come a voler avvisare il contribuente che in caso di mancata regolarizzazione la sanzione sarà certamente applicata in misura maggiore.

La compliance ai tempi degli SDS

L’omessa presentazione del modello degli studi di settore poteva (e potrà) essere regolarizzata con il ravvedimento operoso, applicando le riduzioni previste dall’art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997. Come sopra illustrato nel caso degli ISA, la presentazione del modello degli studi di settore, in precedenza omesso, poteva avvenire anche a seguito di specifico invito da parte dell’Agenzia delle Entrate.

L’Agenzia delle Entrate, infatti, allo scopo di promuovere l’adempimento spontaneo in caso di errori ed omissioni afferenti gli SDS metteva, e, come vedremo alla luce della deroga di cui si parlerà di seguito, continuerà a mettere a disposizione dei contribuenti nei cassetti fiscali, alla sezione “L’Agenzia scrive”, le comunicazioni afferenti le anomalie riscontrate nella compilazione dei dati degli studi di settore. Le comunicazioni avevano l’obiettivo di stimolare l’adempimento spontaneo del contribuente, attraverso la presentazione del modello redditi integrativo, allegando il modello degli studi di settore corretto usufruendo dello strumento del ravvedimento operoso.

L’indicazione infedele dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore precludeva l’accesso al regime premiale previsto per i contribuenti che risultano congrui, normali e coerenti. Regime non precluso nel caso in cui l’infedele indicazione dei dati non avesse comportato la modifica, anche non congiunta, dell’assegnazione al cluster, del calcolo dei ricavi o compensi stimati, del posizionamento rispetto agli indicatori di normalità e di coerenza, rispetto alle risultanze dell’applicazione degli studi di settore sulla base dei dati veritieri.

SDS/ISA un confronto

Alla luce di quanto sin qui argomentato appare evidente che in sostanza la disciplina sanzionatoria in materia di Isa ricalca, salvo limitate eccezioni, quella dettata per i precedenti SDS.

Dalla lettura del comma 16 dell’articolo 9 bis del D.L. 50/2017, tuttavia, si desume, in mancanza di un’espressa norma di rinvio in materia o di disposizioni apposite sul punto che, a differenza di quanto avveniva con gli studi di settore, l’infedele compilazione dei modelli ISA non determinerà la conseguente possibile applicazione dell’accertamento induttivo “puro”. In altri termini il contribuente non subirà conseguenze nel caso in cui commetta degli errori nella compilazione del modello fatta salva tutta la problematica (postuma) scaturente dal (non) accesso al regime premiale.

La deroga all’abrogazione degli studi di settore

Infine, da segnalare la deroga all’abrogazione degli studi di settore stabilita dall’ultimo periodo del comma 18 dell’articolo 9-bis, la quale, nello specifico, dispone:

“Per le attività di controllo, di accertamento e di irrogazione delle sanzioni effettuate in relazione ai periodi d’imposta in cui erano in vigore gli studi di settore si applicano le previgenti disposizioni”.

In sostanza, per effetto della norma citata l’Agenzia delle Entrate potrà continuare a sanzionare l’omessa/infedele compilazione dei modelli studi di settore con riferimento ai periodi d’imposta in cui erano in vigore gli studi di settore stessi (quindi fino all’anno d’imposta 2017).

Fonte: FiscalFocus

Condividi questo post

Lascia un commento


Utilizziamo i cookie per offrirti la migliore esperienza online.
Questo sito utilizza cookie tecnici e di terze parti per funzionalità quali la condivisione sui social network e/o visualizzazione di media.
Premendo il tasto Accetto si acconsente all'uso dei cookie.
Per saperne di più consulta la nostra informativa sull’uso dei cookie o il nostro Centro Privacy per il trattamento dei dati.