La dichiarazione integrativa a favore per il recupero delle detrazioni IVA

La dichiarazione integrativa a favore per il recupero delle detrazioni IVA

La normativa di riferimento in materia di detrazione IVA (art. 19 D.P.R. n. 633/1972) è recentemente mutata: in sostanza, il tempo concesso per poter esercitare il diritto alla detrazione ha subito un dimezzamento.

Infatti:

il diritto alla detrazione poteva originariamente essere esercitato con la dichiarazione del secondo anno successivo a quello in cui il diritto era sorto;

a seguito delle modifiche all’art. 19 del decreto IVA apportate dall’art. 2, comma 1, del D.L. 24.4.2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21.6.2017, n. 96, il diritto (che sorge sempre nel momento in cui l’imposta diviene esigibile) può essere esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto stesso è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della sua nascita.

La dichiarazione integrativa a favore

L’art. 5 del D.L. 22.10.2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla L. 1.12.2016, n. 225, ha previsto che le dichiarazioni fiscali possono essere integrate “per correggere errori od omissioni, compresi quelli che abbiano determinato l’indicazione di un maggiore o di un minore reddito o, comunque, di un maggiore o di un minore debito d’imposta ovvero di un maggiore o di un minore credito, mediante successiva dichiarazione da presentare (…), utilizzando modelli conformi a quelli approvati per il periodo d’imposta cui si riferisce la dichiarazione, non oltre i termini stabiliti” per l’attività di accertamento: cioè, allo stato (per i periodi di imposta dal 2016 in poi), entro il 31 dicembre del quinto periodo di imposta successivo a quello di presentazione della dichiarazione originaria (termine così ridefinito dagli artt. 43, D.P.R. n. 600/1973, e 57, D.P.R. n. 633/1972, come modificati dall’art. 1, commi 130 e ss., della legge 28.12.2015, n. 208/2015).

L’integrativa per il recupero della detrazione

Sembra possibile garantire l’esercizio del diritto a detrazione attraverso una dichiarazione integrativa, relativa all’ultimo anno nel quale il diritto poteva essere ordinariamente esercitato.

La prassi dell’Agenzia delle Entrate appare inequivocabile sul punto: “l’effettività del diritto alla detrazione dell’imposta e il principio di neutralità dell’IVA sono, in ogni caso, garantiti dall’istituto della dichiarazione integrativa di cui all’articolo 8, comma 6-bis, del D.P.R. n. 322 del 1998 (c.d. dichiarazione integrativa a favore), con la quale, in linea generale, è possibile correggere errori od omissioni che hanno determinato l’indicazione di un maggiore imponibile, di un maggiore debito d’imposta o di una minore eccedenza detraibile” (circolare 17.1.2018, n. 1/E – par. 4).

In questo modo, il soggetto passivo (cessionario / committente) che non abbia esercitato il diritto alla detrazione dell’IVA assolta sugli acquisti documentati nelle fatture ricevute, potrebbe recuperare l’imposta presentando la dichiarazione integrativa entro i termini concessi per l’attività di accertamento.

Esempio- Periodo di imposta 2012 – detrazione da effettuare entro il 2014. La dichiarazione di tale periodo di imposta andava presentata nel 2015. Il termine concesso per la dichiarazione integrativa a favore (trattandosi di periodo anteriore al 2016) scade il 31.12.2019.

Le condizioni necessarie

Secondo la citata circolare n. 1/E del 2018 (paragrafo 1.4) tenuto conto della giurisprudenza della Corte di Giustizia UE (sentenza 29 aprile 2004, C-152/02), l’esercizio del diritto alla detrazione è subordinato all’esistenza di un duplice presupposto:

sostanziale (effettuazione dell’operazione);

formale (possesso di una valida fattura di acquisto).

Sussistendo tali condizioni può essere operata la detrazione dell’imposta assolta sugli acquisti di beni e servizi, previa registrazione della fattura secondo le modalità e nei termini previsti dall’art. 25, comma 1, del D.P.R. n. 633 del 1972. In caso di mancato esercizio del diritto a detrazione, come si è detto, può essere utilizzato lo strumento della dichiarazione integrativa.

La registrazione della fattura

Che succede, però, se la fattura passiva non è stata registrata nell’arco temporale previsto dall’art. 25 del D.P.R. n. 633/1972 (cioè anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno di ricezione della fattura)?

Secondo un certo orientamento, l’omessa registrazione causerebbe l’insanabilità della fattispecie, e quindi l’“irrecuperabilità” della detrazione.

Tuttavia, alla luce di quanto affermato nella citata circolare n. 1/E del 2018:

“Restano fermi, in ogni caso, l’obbligo in capo al soggetto passivo cessionario/committente di procedere alla regolarizzazione della fattura di acquisto ‘irregolare’, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 6, comma 8 e comma 9-bis ultima parte del D.Lgs. n. 471 del 1997 e l’applicabilità delle sanzioni per la violazione degli obblighi di registrazione previste dal richiamato articolo 6”. Quest’ultimo inciso, in particolare, sembra ammettere che il recupero della detrazione possa avvenire tramite dichiarazione integrativa anche in presenza di violazioni relative alla registrazione di operazioni imponibili, purché tali violazioni vengano sanate (si ritiene, anche fruendo del ravvedimento operoso).

La dichiarazione 2019

Per quanto riguarda la dichiarazione IVA 2019, il termine ordinario di presentazione è scaduto il 30.04.2019.

È quindi ancora possibile regolarizzare la situazione mediante ravvedimento operoso.

Tenuto conto che le dichiarazioni presentate entro 90 giorni dalla scadenza del termine sono considerate valide salva l’applicazione delle sanzioni amministrative per il ritardo (artt. 8 comma 6 e 2 comma 7 del D.P.R. n. 322/1998), il modello IVA 2019 può essere inviato entro il 29.07.2019.

In caso di dichiarazione tardiva sono dovute:

la sanzione prevista per l’omessa dichiarazione in assenza di debito di imposta (250 euro, con riduzione a 25 euro – 1/10 del minimo – per effetto del ravvedimento operoso);

(ovvero) la sanzione per l’eventuale tardivo o carente pagamento del tributo, pari al 30% dell’imposta non versata (15% dell’imposta per i versamenti operati entro 90 giorni dalla scadenza e 1/15 per ciascun giorno di ritardo, se quest’ultimo non è superiore a 14 giorni) ai sensi dell’art. 13, comma 1, del D.Lgs. n. 471/1997, sempre con la riduzione derivante dal ravvedimento operoso.

La dichiarazione annuale IVA 2019 non presentata si considera omessa solo a partire dal 30.07.2019.

Entro lo stesso termine di 90 giorni può essere anche utilizzato lo strumento della dichiarazione integrativa per la correzione di errori od omissioni, anche a favore del contribuente. In tale ipotesi si applica la sanzione per la dichiarazione inesatta da 250 a 2.000 euro (art. 8, D.Lgs. n. 471/1997), ridotta a 27,78 euro (1/9 del minimo) per effetto del ravvedimento operoso.

Fonte: FiscalFocus

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