Il sostituto non opera il conguaglio: la procedura per comunicare il diniego

Il sostituto non opera il conguaglio: la procedura per comunicare il diniego

Attivo, sul sito delle Entrate, l’applicativo che consente ai sostituti d’imposta di comunicare il rifiuto dei modelli 730-4 relativi ai contribuenti per i quali non sono tenuti a effettuare il conguaglio emerso dall’elaborazione della dichiarazione dei redditi. La comunicazione, stabilisce il provvedimento del 14 aprile 2017 che introduce l’istituto, va inviata entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione dei risultati contabili, attraverso la procedura presente nell’area autenticata alla sezione “Comunicazioni-Modelli 730-4”, dei canali telematici Entratel o Fisconline, e tramite file utilizzando le specifiche tecniche allegate al provvedimento stesso e disponibili sul sito dall’Agenzia nella versione aggiornate al scorso 4 luglio.

Le funzionalità che consentono l’invio del diniego ai sostituti d’imposta sono disponibili dal mese di luglio fino alla seconda decade di dicembre.

Le informazioni richieste sono chiare e facili da ricavare dai documenti in possesso dell’utente e sono: le motivazioni del diniego, i dati che individuano contribuente e sostituto, il numero di protocollo assegnato dalle Entrate al file complessivo dei 730-4 contenente anche quello respinto, il protocollo della dichiarazione trasmessa dal Caf (o dal professionista) attribuito sempre dall’Agenzia.

La circolare 4/2018, ricordiamo, ha definito le modalità attuative del diniego chiarendo che si tratta di un istituto adottabile soltanto nei casi in cui il rapporto di lavoro con il contribuente non è mai esistito o è cessato prima della data di avvio della presentazione del 730 (considerato che la Cu deve essere consegnata dal sostituto all’assistito entro il 31 marzo, il 1° aprile è la data di avvio della presentazione del modello 730).

L’Agenzia delle entrate, ricevuto il diniego, comunicherà i dati dei contribuenti interessati a chi ha prestato l’assistenza fiscale, Caf o professionista, e quest’ultimi avvertiranno i contribuenti del mancato conguaglio da parte del loro sostituto perché possano presentare 730 integrativo.

Nel caso in cui, invece, il contribuente abbia presentato direttamente via web la propria dichiarazione dei redditi, il sostituto che riceve il risultato contabile, se non è tenuto a operare il conguaglio, comunica con modalità telematica il codice fiscale dell’interessato all’Agenzia delle entrate che ne darà comunicazione al contribuente con avviso nell’area autentica e via e-mail.

Nell’eventualità di cessazione del rapporto di lavoro o di aspettativa senza retribuzione dopo il 1° aprile, ma prima delle operazioni di conguaglio, il sostituto d’imposta non effettua i conguagli a debito, avvertendo tempestivamente i contribuenti dei risultati della dichiarazione e delle somme che dovranno versare direttamente all’erario.

L’invio del diniego, infine, non può essere né annullato né rettificato: di conseguenza, il sostituto non deve effettuare il conguaglio emerso dal modello 730-4 restituito. Se il diniego è “partito” per errore, al contribuente non resta che presentare una dichiarazione integrativa con i dati dello stesso sostituto d’imposta.

Fonte: Fiscooggi

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